Art.1 L’ASSOCIAZIONE

È costituita, con sede in Venezia, una Associazione avente per denominazione “ASSOCIAZIONE TITOLARI DI FARMACIA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA”.

L’Associazione avrà durata illimitata.

 

Art. 2 SOCI E LORO SOSTITUTI

L’Associazione si compone, nella sua base strutturale, di soci titolari effettivi di Farmacie Urbane e Rurali private della provincia di Venezia.

Possono entrare a farvi parte in qualità di soci gli eredi di titolari deceduti e, con prerogativa di soci, coniugi, fratelli, figli, nipoti di titolari effettivi.

L’erede di titolare deceduto verrà ammesso anche se non laureato in farmacia, purché in possesso di decreto dell’autorità sanitaria competente attestante la gestione anche provvisoria della farmacia e di cui produrrà testificazione con la domanda d’iscrizione (Allegato C); nel caso di più eredi di una stessa farmacia i coeredi dovranno apporre le proprie firme deleganti il congiunto a rappresentarli nell’Associazione.

L’Ammissione dei coniugi, fratelli, figli, nipoti è subordinata alla delega con la quale il titolare effettivo conferisce al congiunto, pur non esercitando nel periodo di delega le proprie prerogative di socio dell’Associazione, la propria sostituzione e rappresentanza nell’Associazione.

Con tale delega (Allegato B/2), che il congiunto dovrà accludere alla propria dichiarazione (Allegato B), il titolare effettivo dovrà testificare che il congiunto a cui conferisce il mandato di sostituzione è farmacista iscritto all’Ordine che presti servizio nella stessa farmacia regolarmente denunciato all’autorità sanitaria competente.

Il Titolare effettivo può, revocare la delega di sostituzione, dandone preventiva comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; la delega non può venire revocata, salvo deliberazione del Consiglio Direttivo, se nel corso di un mandato il coniuge, il fratello, il figlio, il nipote sostituente ricopre una carica in un organo direttivo dell’Associazione.

Enti e Società proprietari di farmacie, potranno essere rappresentati nell’Associazione da persona all’uopo designata, con delega scritta depositata presso il Consiglio Direttivo, purché farmacista iscritto all’Ordine che presti servizio in una farmacia di proprietà dell’Ente o della Società e situata in provincia di Venezia, regolarmente denunciato all’autorità sanitaria competente e che si impegni ad attenersi a quanto previsto dallo Statuto.

 

Art. 3 DOVERI DELL’ASSOCIAZIONE E DEI SOCI

Scopi dell’Associazione sono quelli di tutelare i diritti morali e materiali dei soci e di proteggerne gli interessi.

In particolare l’Associazione dovrà:

  1. rappresentare tutti gli associati nei confronti di altre organizzazioni, amministrazioni pubbliche o private, enti, autorità governative, privati, etc.;
  2. promuovere e concretare forme e programmi atti a dare assistenza tecnica agli associati in materia economica, sindacale, legale, professionale;
  3. rappresentare gli associati e la Categoria nelle trattative e nella firma di contratti di lavoro per il personale dipendente qualora non in contrasto con le direttive del CCNL,
  4. perseguire tutte quelle iniziative che a giudizio del Consiglio Direttivo si ritenessero utili per elevare, migliorare, tutelare le condizioni morali, materiali, culturali degli associati ed opportune a favorire la coesione e l’unità del sodalizio;
  5. stabilire rapporti di reciproca collaborazione con Associazioni consorelle ed affini per la migliore utilizzazione del lavoro comune e di più efficace conseguimento degli scopi sociali nelle questioni di interesse generale;
  6. svolgere per conto dei soci ed eventualmente anche di terzi, servizi particolari attinenti all’esercizio farmaceutico e non in contrasto con le norme statutarie.
  7. stipulare con Enti pubblici, privati, società commerciali, associazioni, convenzioni per conto degli Associati. L’Associazione potrà aderire ad altre organizzazioni anche internazionali od estere.

Al fine di poter ottemperare a codesti principi il socio, con il semplice atto dell’iscrizione, conferisce all’Associazione ogni potere e facoltà, obbligandosi ad accettarne e seguirne le disposizioni.

La appartenenza all’Associazione non comporta il diritto di tutela e di assistenza per questioni di carattere personale od individuale nei casi in cui il socio debba rispondere ad autorità pubbliche per il proprio comportamento o di controversie nei confronti di terzi.

Solo eccezionalmente, ravvisandone il Consiglio Direttivo l’opportunità per evidenti e palesi motivi di interesse collettivo, l’Associazione potrà fornire assistenza tecnica o legale al singolo associato.

 

Art. 4 SCADENZA DELL’ISCRIZIONE

Il socio cessa di far parte dell’Associazione:

  1. a) per dimissioni;
  2. b) per decesso o decadenza della titolarità di farmacia della provincia;
  3. c) per decadenza o revoca dei requisiti che ne hanno consentita l’ammissione;
  4. d) per mancata corresponsione dei contributi associativi;
  5. e) per il provvedimento di espulsione di cui all’art. 5.

Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell’Associazione non conserva alcun diritto, di qualsiasi natura, sulle attività sociali.

 

Art. 5 NORME DISCIPLINARI

Nei confronti del socio che in qualsiasi maniera venga meno ai propri doveri di iscritto o tenga comportamento contrario alla deontologia od alla dignità del farmacista, o a quanto stabilito nell’interesse collettivo della Categoria di volta in volta sui vari temi dall’Assemblea degli Associati, potranno venire adottate le seguenti sanzioni:

1) richiamo e censura;

2) ammonizione;

3) ammonizione scritta con diffida;

  1. sospensione dell’attività associativa a tutti gli effetti e per un periodo graduato alla gravità e recidività della colpa;

5) espulsione definitiva.

Le sanzioni suddette saranno applicate, sentito l’interessato, dal Consiglio Direttivo per il punto 1) e 2) e dal Collegio dei Probiviri per i punti 3), 4) sia su proposta del Consiglio direttivo che motu proprio.

5) L’espulsione del Socio può essere deliberata solo dall’Assemblea per gravi motivi così come stabilito dall’art. 24 C.C.

 

Art. 6 ISCRIZIONI

Possono essere ammessi nuovi soci in qualsiasi momento, purché, ognuno risponda ai requisiti richiesti.

L’iscrizione all’Associazione è individuale.

Nel caso di titolari effettivi e di eredi di titolari essa sarà omologata dalla data del decreto di titolarità rilasciato dall’autorità sanitaria competente, negli altri casi dalla data della domanda di iscrizione.

Le domande di ammissione debbono venir rivolte al Consiglio Direttivo a mezzo delle apposite schede (Allegati A,B,B/2,C) stampate a cura dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di accettarle o respingerle dandone comunicazione all’interessato a mezzo raccomandata obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione.

Contro la deliberazione sfavorevole del Consiglio Direttivo, l’interessato ha facoltà di ricorrere, sotto pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla risposta del Consiglio, al Collegio dei Probiviri.

 

Art. 7 CONTRIBUZIONI ASSOCIATIVE

Il socio deve versare una tassa di iscrizione al momento dell’iscrizione stessa all’Associazione e un contributo annuale. La sua iscrizione sarà operativa una volta versata la tassa di iscrizione.

Gli importi della tassa di iscrizione e del contributo annuale sono determinati dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno e da valere per l’anno successivo.

La misura del contributo annuale può essere variata, nel corso di un esercizio, in rapporto alle necessità economiche dell’Associazione.

Il Socio ammesso nel secondo semestre di un anno sarà tenuto al pagamento della metà del contributo annuale previsto, fermo restando il pagamento dell’intera tassa iniziale di iscrizione.

Nel caso previsto di revoca della delega rilasciata al congiunto (e accettata dal Consiglio Direttivo) nulla dovrà versare in più il Titolare effettivo di quanto già versato all’atto della sostituzione eccezion fatta per il regolare versamento dei contributi associativi annuali.

Gli eredi di titolari o i congiunti che nel corso di un esercizio divengono titolari effettivi, e le Società di farmacisti di nuova costituzione il cui responsabile sia già stato titolare della stessa farmacia, non dovranno corrispondere la tassa di iscrizione come titolari.

Enti e Società proprietari di farmacie verseranno per ogni farmacia in attività una tassa dì iscrizione ed un contributo annuo determinati a parte dal Consiglio Direttivo ogni anno.

In questo caso entrambe le contribuzioni dovranno essere versate contemporaneamente, per ogni farmacia e per l’intero importo, anche se sia stato richiesto il servizio dell’Associazione nel secondo semestre di un anno.

Nel caso di cui al paragrafo d) dell’art. 4, il Consiglio Direttivo, con diffida scritta procederà a richiedere all’interessato la regolarizzazione del dovuto entro i trenta giorni, scaduti i quali, sottoporrà la questione al giudizio del Collegio dei Probiviri.

L’iscrizione in qualità di soci o le richieste di servizi convalidate dal Consiglio Direttivo, comportano automaticamente la rinuncia a qualsiasi pretesa dì rimborso delle contribuzioni già versate; il verificarsi di dimissioni o di espulsioni dall’Associazione, nel corso di un esercizio, non libera dall’obbligo dei versamenti dei contributi ancora da corrispondere per l’esercizio stesso.

 

Art, 8 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Organi dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio Direttivo
  4. la Giunta Esecutiva
  5. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  6. il Collegio dei Probiviri;
  7. la Sezione Rurale.

 

Art. 9 L’ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea Ordinaria e’ convocata presso la sede sociale o per giustificato motivo anche altrove almeno una volta ogni anno, entro il 30 aprile, e deve essere presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, se questi mancasse, dal vicepresidente del Consiglio Direttivo stesso.

Alla nomina del segretario dell’Assemblea provvede il Presidente di questa; il segretario può anche essere una persona non socia.

Se avvengono votazioni a scrutinio segreto l’Assemblea si sceglie tra i presenti due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ad essa partecipano gli iscritti convocati a mezzo lettera (raccomandata nel caso di concomitanza con l’Assemblea Elettiva) spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; termine che per comprovata urgenza può venir anche ridotto.

In mancanza dell’adempimento delle formalità suddette, l’Assemblea Ordinaria si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli Associati e siano pure presenti l’intero Consiglio Direttivo e l’intero Collegio dei Revisori dei Conti.

Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

La convocazione dell’Assemblea Ordinaria è fatta dal Presidente, essa deve contenere l’Ordine del Giorno, la data e l’orario anche di una seconda convocazione.

I soci hanno diritto di fare iscrivere all’Ordine del Giorno la trattazione di determinati argomenti o di chiedere al Consiglio Direttivo la convocazione dell’Assemblea Ordinaria a condizione, però, che in entrambi i casi la domanda relativa sia presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell’Assemblea; in quest’ultimo caso l’Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

L’Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno degli Associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli Associati presenti o rappresentati in assemblea.

Non sono ammesse deleghe quando in una Assemblea sia prevista la presentazione del Rendiconto Economico.

Prerogative dell’Assemblea Ordinaria sono:

l’approvazione o meno del rendiconto economico annuale consuntivo e di quello preventivo presentati dal Consiglio Direttivo;

  1. recepire il verbale redatto dal Collegio dei Revisori dei Conti sul rendiconto economico consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo;
  2. l’approvazione o meno dell’operato del Consiglio Direttivo dell’Associazione;
  3. discutere ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo o il Presidente dell’Associazione riterranno opportuni ed urgente di trattare;
  4. Discutere ed eventualmente deliberare la sfiducia al Presidente e al Vice Presidente. La trattazione in Assemblea di tale argomento dovrà essere richiesta da almeno 50 Associati e dovrà essere preventivamente approvata dall’Assemblea stessa. Nel caso venga deliberata la sfiducia al Presidente e al Vice Presidente, gli stessi dovranno indire entro 30 giorni un’Assemblea elettiva che dovrà aver luogo non più tardi di 20 giorni dalla sua convocazione.

Ad una Assemblea Ordinaria con abbinamento dell’opportuna lettera di convocazione può immediatamente seguire una Assemblea Elettiva.

 

Art. 10 L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La Assemblea Straordinaria è convocata per trattare eventuali modifiche allo statuto dell’Associazione e altri argomenti che la legge attribuisca alla sua specifica competenza.

La convocazione dell’Assemblea Straordinaria è fatta dal Presidente e deve avvenire a mezzo di lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima della data dell’adunanza.

Nelle convocazioni suddette deve essere indicato: l’Ordine del Giorno, la data e l’orario anche di una seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell’adempimento delle formalità suddette l’Assemblea Straordinaria si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati e siano pure presenti l’intero Consiglio Direttivo e l’intero Collegio dei Revisori dei Conti.

Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

I Soci hanno diritto di fare iscrivere all’ordine del giorno la trattazione di determinati argomenti o di chiedere al Consiglio Direttivo la convocazione dell’Assemblea Straordinaria a condizione, però, che in entrambi i casi la domanda sia presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell’Assemblea; in quest’ultimo caso l’Assemblea Straordinaria deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

L’Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati i quattro quinti degli associati e, in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati i due quinti degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voto degli associati presenti o rappresentati in assemblea, ad esclusione di quando si tratta di deliberare sullo scioglimento dell’Associazione ed allora le deliberazioni relative dovranno essere prese da tanti associati presenti o rappresentati che siano almeno la metà più uno di tutti gli associati iscritti.

L’Assemblea Straordinaria, è presieduta dal Presidente, o se questi mancasse, dal vicepresidente.

Alla nomina del segretario dell’Assemblea provvede il Presidente di questa; il Segretario può anche essere una persona non socia.

Se avvengono votazioni a scrutinio segreto l’Assemblea si sceglie tra i presenti due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 11 L’ASSEMBLEA ELETTIVA

L’Assemblea Elettiva e’ convocata dal Consiglio Direttivo con unico Ordine del Giorno presso la sede sociale a mezzo raccomandata indirizzata a tutti gli iscritti all’Associazione dieci giorni prima della data corrispondente a quella di convocazione della precedente Assemblea Elettiva.

Come riportato all’ultimo comma dell’art. 9 la sua convocazione, nel rispetto della data prescritta, può venire abbinata a quella di una Assemblea Ordinaria, per cui la sua effettuazione avverrà subito dopo la chiusura dell’ Assemblea Ordinaria con l’osservanza della normativa stabilita dal regolamento elettorale. L’Assemblea Elettiva viene convocata per il rinnovo delle cariche di Presidente e Vice Presidente, dei Consiglieri Mandamentali, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e per l’elezione del Rappresentante Rurale.

Nei casi contemplati agli artt.18,19 e 20 l’Assemblea Elettiva verrà convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo.

Ogni mandato conferito agli eletti negli Organi Direttivi e nei Collegi dell’Associazione avrà sempre inizio dalla data del loro insediamento.

Non sono ammesse deleghe.

La delega prevista dal comma 4 dell’art. 12, quando l’elettiva segue all’ordinaria ha valore soltanto per la parte attinente allo svolgimento dell’Assemblea Ordinaria.

I presenti all’Assemblea Elettiva nominano il Presidente dell’Assemblea stessa i cui compiti sono contemplati nel Regolamento elettorale (art. 24).

Al Presidente dell’Assemblea il Presidente uscente dell’Associazione presenta le dimissioni dei Membri degli organi direttivi alla scadenza regolare o straordinaria di un mandato.

 

Art. 12 DIRITTO DI VOTO E Di DELEGA NELLE ASSEMBLEE

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Dovranno farsi per scheda segreta quanto ne facciano domanda almeno cinque degli associati presenti o comunque quando si debba votare su argomenti che riguardano singole persone.

Nell’Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano regolarmente iscritti all’Associazione.

Ciascun socio ha un solo voto.

Gli Associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante deleghe scritte. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dall’Associazione.

Ciascun Associato non può rappresentare per delega più di tre altri associati.

Non possono mai essere delegati né i membri del Consiglio Direttivo, né il Rappresentante Rurale, né i Revisori dei Conti, né i Probiviri, né gli eventuali dipendenti dell’Associazione.

 

Art. 13 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di dieci membri eletti tra gli iscritti; essi durano in carica tre anni e possono venir rieletti.

Tale Consiglio Direttivo è composto dal: Presidente, Vice Presidente, Rappresentante Rurale e dai Consiglieri eletti nei Collegi Mandamentali.

Il Presidente e il Vice Presidente, vengono eletti da tutti gli iscritti all’Associazione in una unica scheda. Essi dovranno presentarsi in una unica lista che andrà depositata in Associazione, presentata da almeno trenta Associati, almeno 7 giorni prima della data fissata per l’Assemblea Elettiva. Nessun associato potrà presentare più di una lista. Nessun candidalo potrà presentare il proprio nominativo in più di una lista. I candidati alla Presidenza e alla Vice Presidenza non possono concorrere per altre cariche.

Qualora il Presidente sia rurale il vice Presidente deve essere urbano.

Il Rappresentante rurale viene eletto dai soli titolari di farmacie rurali iscritti all’Associazione.

I Consiglieri mandamentale vengono eletti dai titolari iscritti nel mandamento di appartenenza secondo la definizione territoriale definita dal regolamento elettorale. (art. 24 dello statuto).

Tra gli eletti nei Collegi Mandamentali, il Presidente sceglie coloro che ricopriranno le cariche di Segretario e Tesoriere dell’Associazione.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Rappresentante Rurale costituiscono la Giunta Esecutiva dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  1. attuare gli scopi sociali secondo anche gli indirizzi e le direttive votate dall’Assemblea;
  2. attuare le norme statutarie di competenza e sovrintendere alla loro disciplinata esecuzione da parte degli iscritti;
  3. provvedere al buon funzionamento delle strutture dell’Associazione;
  4. provvedere alla redazione di un rendiconto economico annuale consuntivo e di un preventivo da sottoporre all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti;
  5. presentare all’Assemblea da convocarsi entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno il Rendiconto Economico annuale Consultivo e un Bilancio Preventivo;
  6. deliberare sull’ammissione di nuovi soci;
  7. deliberare su tutti gli argomenti di interesse per l’Associazione ed i suoi iscritti che non siano di competenza dell’Assemblea;
  8. comunicare le investiture agli eletti nei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri ai sensi dell’Art. 22;
  9. indire elezioni parziali per il rinnovo di cariche al verificarsi dei casi previsti dagli artt. 18, 19 e 20.

Il Consiglio Direttivo viene convocato normalmente dal presidente con apposito Ordine del Giorno.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono assunte ad ogni effetto, dal Vice Presidente; nel caso che tale impedimento superi i trenta giorni sarà necessaria, da parte del Presidente, la delega scritta al Vice Presidente depositata presso il Consiglio Direttivo.

Spettano al Presidente dell’Associazione la firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, inoltre a lui spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione mentre la straordinaria amministrazione spetta al Consiglio

Direttivo che può eventualmente e di volta in volta delegarla al Presidente.

Qualora il Presidente dell’Associazione sia rurale, potrà essere delegato dal Rappresentante

Rurale a rappresentare i rurali in seno agli organismi della Categoria Regionali e Nazionali.

In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente assumerà la conduzione dell’Associazione con obbligo di convocare l’Assemblea Elettiva entro trenta giorni dalla data delle stesse In caso di dimissioni del Vice Presidente, assumerà la Vice Presidenza fino al termine del mandato, il Consigliere in carica più anziano. Come pure nel caso di dimissioni del Segretario o del Tesoriere, il Presidente sceglierà tra i componenti del Consiglio Direttivo il sostituto.

 

Art. 14 LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Rappresentante Rurale.

La Giunta Esecutiva ha il compito di attuare le delibere assunte dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 15 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La sorveglianza sui conti dell’Associazione e sull’operato contabile del Consiglio Direttivo è demandata al Collegio dei Revisori dei Conti che si compone di tre Membri effettivi e due supplenti eletti tra tutti gli iscritti all’Associazione.

Essi durano in carica tre anni e possono venir rieletti.

Il mandato del Collegio dei Revisori dei Conti segue le sorti del Consiglio Direttivo, per cui scadrà automaticamente nel caso di nuove elezioni di quest’ultimo. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di eseguire i necessari controlli sull’amministrazione e sui fondi sociali, esaminando la documentazione contabile e redigendo appositi verbali.

Esso riferisce all’Assemblea Ordinaria sullo stato finanziario dell’Associazione, in occasione della presentazione del Bilancio di esercizio ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

In casi di particolare gravità o quando ne ravvisi la necessità e l’urgenza può chiedere la convocazione dell’Assemblea Ordinaria.

 

Art. 16 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre Membri effettivi e due supplenti eletti tra i soli titolari associati o loro delegati.

Essi durano in carica tre anni e possono venire rieletti.

Il mandato del Collegio dei Probiviri segue le sorti del Consiglio Direttivo, per cui scadrà automaticamente nel caso di nuove elezioni di quest’ultimo. In ogni seduta il Collegio nominerà il Presidente di seduta, scegliendolo tra i suoi tre Membri. Ogni iscritto all’Associazione, ricopra cariche o no, deve presentarsi dinanzi al Collegio, pena l’espulsione, quando convocato a mezzo raccomandata R.R.

Al Collegio potranno venir rivolti dai singoli associati, nei termini e modi prescritti, ricorsi avverso alla mancata accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, di iscrizioni all’Associazione o avverso a provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo stesso.

Al Collegio, il Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 5 commi,1, 2, 3 e 4 inoltrerà richieste dì interventi disciplinari nei confronti di qualsiasi iscritto per trasgressioni a norme statutarie o per qualsiasi motivo che abbia arrecato o possa arrecare nocumento agli altri associati. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.

 

Art. 17 LA SEZIONE RURALE

Le farmacie qualificate Rurali sono raggruppate nella sezione rurale.

Esse sono rappresentate da un farmacista Rurale, iscritto all’Associazione, votato dai soli Rurali, in sede di Assemblea Elettiva Ordinaria, ai sensi dell’art. 11, o straordinaria ai sensi dell’art. 19.

Le spese per il funzionamento della Sezione fanno parte del Bilancio dell’Associazione e possono venire preventivate con voce a se stante.

Il Rappresentante Rurale curerà le problematiche specifiche dei rurali e li rappresenterà nelle sedi istituzionali fatto solvo quanto previsto dall’art. 13.

 

Art. 18 ELEZIONI STRAORDINARIE PER I COLLEGI

Verificandosi, nel corso di un mandato, uno dei casi previsti dall’art. 4 o dall’art. 5 ogni Membro effettivo dei due Collegi sarà automaticamente sostituito da uno dei rispettivi supplenti.

Poiché il plenum deliberante di ognuno dei due Collegi deve essere costantemente di tre Membri, nell’eventualità che per il ripetersi dei sopraccitati motivi, essendosi esauriti i supplenti passati a membri effettivi, non si possa più raggiungere il plenum, il Consiglio Direttivo dovrà immediatamente indire elezioni straordinarie parziali per il rinnovo delle cariche nel Collegio carente, secondo le norme prescritte.

 

Art. 19 ELEZIONE STRAORDINARIA PER IL RAPPRESENTANTE RURALE

Verificandosi, nel corso di un mandato, che il Consigliere Rappresentante la Sezione Rurale non possa più ricoprire l’incarico:

  1. per la perdita della ” ruralità ” nella provincia;
  2. per i casi previsti all’art. 4 e art. 5;
  3. per altri motivi.

Il Consiglio Direttivo dovrà procedere alla sua sostituzione convocando, ai sensi dell’art.11, 3^ comma, l’Assemblea elettiva straordinaria dei soli farmacisti rurali, iscritti all’Associazione.

Il rappresentante, votato in questa sede, entra di diritto nel Consiglio Direttivo sino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica.

 

Art. 20 ELEZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSIGLIERE MANDAMENTALE

Verificandosi, nel corso di un mandato, che il Consigliere Mandamentale non possa più ricoprire l’incarico, per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo dovrà procedere alla sua sostituzione convocando, ai sensi dell’art. 11, comma 3, l’Assemblea elettiva straordinaria dei soli farmacisti, iscritti all’Associazione e appartenenti al mandamento del Consigliere dimissionario

Il Consigliere Mandamentale, votato in questa sede, entra di diritto nel Consiglio Direttivo, sino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica.

Ogni Consigliere Mandamentale viene eletto solo dagli Associati che appartengono al suo mandamento con apposita scheda. I Consiglieri Mandamentali sono rieleggibili.

Qualora nel corso di un mandato il numero dei membri venga a ridursi per qualsiasi motivo, il Consigliere mancante verrà sostituito, con le modalità previste all’art. 20, e il nuovo eletto rimarrà in carica fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

 

Art. 21 ASSEMBLEE ELETTIVE STRAORDINARIE

Nel caso di elezioni straordinarie previste dall’art.18 per i Collegi dei Probiviri o Revisori dei Conti, dall’art.19 per il Rappresentante Rurale e dall’art. 20 per i Consiglieri Mandamentali, le votazioni avranno luogo presso la sede prescelta, dinanzi al Presidente dell’Associazione e di due scrutatori scelti dal Consiglio Direttivo.

Tali Assemblee saranno convocate dal Presidente a mezzo raccomandata inviata a tutti gli iscritti, per quanto attiene alle elezioni nei due Collegi, ai soli iscritti rurali per la nomina del Rappresentante Rurale e agli iscritti al mandamento di pertinenza per il Consigliere Mandamentale.

La lettera di convocazione, in tutti i casi previsti, dovrà comprendere:

  1. data ed orari di votazione;
  2. la lista completa degli iscritti aventi i requisiti prescritti per l’assunzione degli incarichi sostitutivi.

Non è ammessa la votazione per delega.

Le operazioni di scrutinio avranno luogo immediatamente dopo la chiusura delle elezioni e saranno presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, coadiuvato dai due scrutatori.

Tutti i successivi ed ulteriori adempimenti formali verranno svolti, pur con le necessarie variazioni, secondo le norme previste dal regolamento.

 

Art. 22 ACCETTAZIONE INCARICHI NEGLI ORGANI DIRETTIVI

Il Presidente dell’Assemblea elettiva, il giorno feriale subito successivo a quello di conclusione delle operazioni di scrutinio, di cui all’art. 24 capoverso 6, dovrà personalmente accertare le accettazioni degli incarichi da parte degli eletti, seguendo l’ordine di graduatoria conferito dal numero dei voti e di convocare, presso la sede dell’Associazione, a mezzo raccomandata entro e non oltre 15 giorni dalla data di convocazione dell’Assemblea Elettiva, i candidati accettanti la carica al Consiglio Direttivo e alla Sezione Rurale.

I Membri eletti nei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri accertate in egual modo le accettazioni, riceveranno la comunicazione dell’investitura direttamente dal Consiglio Direttivo neo insediato.

Le risposte di non accettazione dovranno venire depositate dai singoli per iscritto, indirizzando al Presidente dell’assemblea elettiva presso la sede dell’Associazione. Non potrà ammettersi la mancanza di tali riscontri.

Ogni membro eletto in uno degli organi direttivi non può ricoprire contemporaneamente una seconda carica; è consentito in tale eventualità il diritto dell’opzione al momento della dichiarazione di accettazione dell’incarico.

Per i casi contemplati di non accettazione degli incarichi, quindi per ogni posto resosi vacante, debbono venire considerati agli effetti delle necessarie sostituzioni i nominativi dei candidati, subito seguenti nelle graduatorie.

 

Art. 23 VERBALI

Le Assemblee, le riunioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti, del Collegio dei Probiviri, della Sezione Rurale, dovranno venire verbalizzate e tali documenti conservati agli atti dell’Associazione e a disposizione degli Associati per una eventuale loro consultazione per un periodo di dieci anni.

 

Art. 24 REGOLAMENTO ELETTORALE

1) Schede per votazioni.

Sono predisposti per le votazioni cinque tipi di schede di colore diverso (Allegato F) da servire ognuna rispettivamente per le elezioni per il rinnovo delle cariche di Presidente e Vice Presidente, nel Consiglio Direttivo, nel Collegio dei revisori dei conti, nel Collegio dei Probiviri, nella sezione Rurale.

Ogni scheda distribuita agli elettori al momento del voto presso i seggi dovrà recare all’esterno il timbro tondo di autenticazione dell’Associazione, come all’interno apposite spaziature per la numerazione finale e per le prescritte motivazioni di annullamento e per la firma di convalida del presidente dell’Assemblea.

2) Composizione dei mandamenti

I mandamenti comprendono le aree territoriali omogenee così definite:

  1. Mandamento di Portogruaro – comprende le farmacie ubicate nei comuni di: Caorle, S. Michele al Tagliamento, Concordia Saggittaria, Fossalta di Portogruaro, Portogruaro, Pramaggiore, Annone Veneto, S. Stino di Livenza, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Teglio Veneto
  2. Mandamento di S. Dona di Piave – comprende le farmacie ubicate nei comuni di: S. Donà di Piave, Eraclea, Noventa di Piave, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Ceggia, Torre di Mosto, fossalta di Piave.
  3. Mandamento di Venezia Centro storico e isole: comprende le farmacie ubicate nel comune di Venezia Centro Storico e Isole ed estuario.
  4. Mandamento di Venezia Terraferma: comprende le farmacie ubicate nei comuni di: Venezia Terraferma, Marcon, Quarto D’Altino.
  5. Mandamento di Mirano – comprende le farmacie ubicate nei comuni di: Mirano, Spinea, Scorzè, Salzano, Martellago, Noale, S. Maria di Sala.
  6. Mandamento di Dolo – Comprende le farmacie ubicate nei comuni di: Dolo, Pianiga, Fossò, Fiesso D’artico, Camponogara, Mira, Campagna Lupia, Vigonovo, Strà, Campolongo Maggiore.
  7. Mandamento di Chioggia: comprende le farmacie ubicate nei comuni di: Chioggia, Cavarzere, Cona.

3) Adempimenti preliminari

In vista dell’approssimarsi dell’Assemblea elettiva il Consiglio Direttivo dovrà a mezzo raccomandata procedere preventivamente alla nomina degli scrutatori in numero di almeno uno per ogni seggio elettorale predisposto, compreso quello nella sede dell’Assemblea.

L’Assemblea elettiva sarà convocata dal Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, inviata agli iscritti all’Associazione (nominale).

La lettera di convocazione dovrà comprendere:

  1. l’indicazione dei seggi elettorali predisposti per le operazioni di voto, la località e gli orari di apertura e chiusura di ciascun seggio;
  2. la lista completa, in ordine alfabetico, di tutti gli iscritti all’Associazione con specificazioni di titolo, qualifiche e prerogative.
  3. Seggi elettorali

Un seggio sarà obbligatoriamente istituito presso la sede dell’Associazione ed uno presso la sede dove ha svolgimento l’Assemblea elettiva.

E’ facoltà del Consiglio Direttivo predisporre altri seggi entro i confini della provincia, come parimenti dovrà deciderne gli orari e le date di insediamento. In ogni seggio dovrà presenziare alle operazioni di voto lo scrutatore (o gli scrutatori) incaricato, presso ogni seggio sarà predisposta una

urna per la raccolta di tutte le schede votate.

Sarà cura dello scrutatore di seggio, concluse le operazioni di voto, procedere alla sua chiusura e siglatura ed alla consegna successiva all’Associazione.

Presso i seggi verranno esposte le liste presentate nei termini stabiliti dallo statuto.

4) Votazioni

Sono ammessi ad esercitare il diritto di voto soltanto gli iscritti, in atto all’Associazione, quali contraddistinti nell’elenco alfabetico di cui al pgf. B) del capoverso 2 del presente articolo. Non si può votare o consegnare schede per delega.

Ogni elettore dovrà depositare nelle urne soltanto le proprie schede e di persona.

Sarà considerata valida la consegna di schede votate quando alla chiusura del seggio l’elettore si trovi già all’interno dello stesso.

Tutte le operazioni di voto avranno termine agli orari dell’ultimo giorno prefissato e comunque dovranno improrogabilmente concludersi non oltre cinque giorni dalla data di convocazione dell’Assemblea Elettiva.

Le votazioni nel seggio elettorale istituito presso la sede dell’Assemblea elettiva avranno la durata della stessa.

5) Validità dei voti conferiti

Agli effetti della validità dei voti conferiti rimane stabilito che:

  1. ogni nominativo otterrà un solo voto per scheda, anche se sulla stessa risulti trascritto più volte; è valida la trascrizione del solo cognome di un candidato; Errori od approssimazioni nella stesura dei nominativi saranno motivo di annullamento del voto solo nel caso in cui non appaia palese l’intendimento del votante e chiara l’identità, del candidato prescelto.
  2. saranno considerati soltanto i voti conferiti a candidati compresi negli elenchi alfabetici previsti al pgf. B) del capoverso 2) del presente articolo.
  3. nei casi di omonimia sarà affidata al Collegio degli scrutatori incaricati, l’interpretazione della volontà del votante, fermo restando il concetto che l’elettore dovrebbe indicare, dei candidati, preferibilmente il nome di battesimo o comunque la sua iniziale.
  4. le schede votate per l’elezione del Consiglio Direttivo, saranno considerate valide solo se risulti sufficientemente individuata la lista elettorale.
  5. per ogni scheda votata, relativa all’elezione per i Collegi e per i Consiglieri Mandamentali, saranno conteggiati, a partire dal primo in alto trascritto dall’elettore, i nominativi dei candidati non oltre il numero dei membri stabiliti per ogni Collegio al quale la scheda si riferisce per intestazione. Ogni nominativo votato in più, oltre codesti limiti numerici, verrà depennato.
  6. nell’elezione del Rappresentante Rurale verranno considerati soltanto nominativi degli iscritti dichiaratamente rurali.
  7. per l’elezione del Rappresentante rurale, sulla scheda, dovrà essere votato il nominativo di un solo candidato; in caso di trascrizione di più nominativi, verrà conteggiato per scheda soltanto quello trascritto per primo in alto dall’elettore venendo quindi depennati i successivi.

6) Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio delle schede votate avranno luogo presso la sede dell’Associazione, (dove le urne contenenti le schede saranno state già recapitate), il giorno feriale subito successivo a quello in cui è avvenuta la chiusura dell’ultimo seggio elettorale predisposto. Le operazioni di scrutinio saranno presiedute dal presidente dell’Assemblea elettiva coadiuvato da tutti gli scrutatori già incaricati di presenziare alle operazioni di voto.

Il Presidente dell’Assemblea provvederà a dissigillare le urne ed ad aprire le schede votate, rispettivamente per ogni Collegio, dando lettura dei nominativi validi votati, dei quali gli scrutatori compileranno, per Collegio, appositi elenchi.

Al termine dello spoglio verranno numerate le schede valide, per ogni Collegio e parimenti quelle non valide; il Presidente apporrà all’interno di ogni scheda numerata e nell’apposito spazio la propria sigla di autenticazione come per quelle annullate specificherà la motivazione dell’annullamento.

I risultati delle elezioni, terminato lo scrutinio, verranno riportati nello stesso giorno nel Verbale di seduta (Allegato E) che dovrà essere firmato dal Presidente dell’Assemblea elettiva, da tutti gli scrutatori incaricati e dal consigliere che a termini del capoverso 1 del presente articolo avrà presenziato alle operazioni di spedizione delle schede. Il verbale rimarrà agli atti dell’Associazione e copia dovrà venire pubblicata in circolare e distribuita agli iscritti all’Associazione.

Il Presidente dell’Assemblea elettiva procederà successivamente ad accertare le accettazioni degli incarichi ai sensi dell’art. 22.